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Il filo tagliato di Carlo Alberto
Una risposta a: Il filo rosso che unisce Renato Soru a Carlo Alberto
Vincenzo A. Romano
Dopo avere circolato per qualche mese sulle ali della posta
elettronica è salita alla ribalta dei giornali una querelle che il giuspubblicista Prof. Andrea Pubusa ha aperto, per ora senza risposte a quanto risulta, con il Presidente della Giunta regionale (RAdS) in merito ad un plagio operato dal Presidente sullo Statuto “perpetuo ed irrevocabile” concesso ai “regnicoli” dal Sovrano Carlo Amedeo Alberto.
Regnicoli che poi erano solamente i nostri antenati di Sardegna perché Carlo Alberto, nonostante la iosa di titoli che lo facevano: da principe a Carignano e re a Cipro e Gerusalemme, solo la Sardegna aveva .
Parliamo, in effetti di due cose diverse. Perché lo Statuto di “re Tentenna” era in effetti una costituzione che non conveniva, dati i tempi, chiamare costituzione, ma più prosaicamente “legge fondamentale del Regno” mentre la bozza statutaria Sarda, ora in discussione, sarà solo una statutaria regionale quale la prevede la Costituzione repubblicana. Il fatto che coincidano i nomi ed i luoghi è pertanto casuale per il nostro discorso.
Il professore ha ragione quando parla di rapporto di fiducia tra re e parlamento ed infatti la costituzione Albertina fu tanto flessibile –altro che perpetua ed irrevocabile- che permise al parlamento stesso di trasformare una monarchia assoluta in una parlamentare. Come a dire che le cose, anche nel 1848, andavano ad evolversi da sole.
Quello che non convince nella teoria di Pubusa, perché di questo si tratta, è che con Renato Soru si ritorni all’arcaica tradizione; parla infatti di connottu : “prende a modello e perfino le parole da un testo del 1848, trascurando gli esempi offerti dal costituzionalismo democratico del secondo dopoguerra e senza prevedere neppure una mozione di sfiducia”.
Ma qui non si può più essere d’accordo con il professore e proprio in virtù della formulazione dell’articolo 19 della bozza di legge statutaria che solo apparentemente può creare l’illusione di un’ispirazione Albertina.
I nuovi statuti delle regioni sono passati al vaglio delle sentenze 372, 378 e 379/2004 della Corte costituzionale dopo che la legge costituzionale n°1 del 22 novembre 1999 aveva indotto molte regioni (1) a rivedere i propri statuti cercando , nel contempo, di sottrarsi ai vincoli statuali. Ma la Corte Costituzionale stabilì che, l’elezione del presidente della giunta è assimilabile ad una vera e propria
elezione a suffragio diretto, per cui non è possibile derogare al principio del aut simul stabunt aut simul cadent e che la necessaria armonia con la Costituzione è qualcosa di più del rispetto delle sue singole norme, richiedendo che, oltre alla lettera della Costituzione, se ne segua lo spirito.
Siamo cioè ai novellati artt. 122, 123 e 126.
Ora all’ultimo capoverso l’articolo 122, novellato, recita: “Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta”.
La Costituzione repubblicana e le sue leggi costituzionali quindi e non lo Statuto Albertino danno le parole all’articolo 19 della bozza in discussione e possiamo escludere che essa copi il già citato articolo 65 della costituzione ottriata del 1848.
Di conseguenza cade l’assunto che si siano trascurati gli esempi dei costituzionalismi del dopoguerra.
Veniamo alla questione della sfiducia.
Che essa sia credibile o meno è questione certamente opinabile, ma non è una invenzione di Renato Soru. Le sue modalità ed i suoi effetti sono previsti in costituzione e convalidate –se ve ne fosse bisogno- dalle 3 sentenze del 2004. Anche questa parte, a nostro modesto parere, è perfettamente costituzionale.
Almeno a Costituzione vigente.
L'articolo del professor Pubusa
Una (piccola obiezione)... non pubblicata
Statuti regionali in sintonia con l’art 122 e 126 della Costituzione della Repubblica
Emilia-Romagna artt. 32 e 43
Marche artt. 7 e 10
Piemonte artt. 51 e 53
Calabria art 33
Sicilia artt. 9 e 10
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