In caso di vittoria del
SI |
In caso di vittoria del
NO |
Dopo quasi 7 anni di vuoto legislativo entrerà in vigore una legge fondamentale prevista dallo Statuto con la riforma del 2001 e mai approvata per l’inerzia del centrodestra. |
Permarrà una lacuna gravissima nell’ordinamento regionale che imporrà alla Sardegna l’applicazione suppletiva delle norme statali previste per le Regioni ordinarie. |
In aggiunta a quello abrogativo e a quello consultivo, viene introdotto il referendum propositivo, che costringe il Consiglio Regionale a deliberare entro sei mesi su una proposta di legge di iniziativa popolare. |
Il Consiglio Regionale potrà tranquillamente continuare ad ignorare le proposte di legge di iniziativa popolare, insabbiandole nelle varie commissioni. |
Il Presidente della Regione non sarà rieleggibile alla scadenza del secondo mandato. |
Permane la situazione attuale, nella quale la stessa persona può rivestire la carica di Governatore senza limiti di mandato. |
Il numero dei consiglieri scende a 80, in attesa di una ulteriore riduzione possibile solo con la riforma dello Statuto. |
Il numero dei consiglieri regionali rimane quello attuale di 85. |
Viene prevista la possibilità di adottare lo Statuto delle opposizioni, che assicuri le garanzie alle minoranze consiliari. |
Questo strumento attualmente non esiste. |
Il Presidente della Regione verrà eletto direttamente dal popolo sulla base di un programma presentato agli elettori i quali, alla fine del mandato, potranno promuoverne o bocciarne l’operato senza il rischio di vedere alla Presidenza chi ha perso le elezioni. |
Si continueranno ad applicare le norme suppletive nazionali, e il Consiglio Regionale potrà ripristinare il vecchio sistema in cui il Presidente veniva eletto dal Consiglio indipendentemente dall’esito delle elezioni e anche senza pronunciamento popolare. |
Il Presidente della Regione potrà nominare direttamente e revocare gli assessori. |
Si continueranno ad applicare le norme suppletive nazionali, e il Consiglio Regionale potrà ripristinare il vecchio sistema del voto di fiducia che subordinava ai ricatti di pochi consiglieri la formazione della Giunta e la spartizione delle poltrone. |
Il Presidente della Regione sarà tenuto, allo scadere della metà della legislatura, a presentare al Consiglio una relazione sullo stato di attuazione del programma. |
Il Governatore non è tenuto a dare conto dello stato del programma durante il mandato. |
Sarà possibile l’insediamento di Giunte snelle composte da soli 8 assessori. |
La Giunta continuerà ad essere composta da 12 assessori. |
Gli atti della Giunta dovranno essere comunicati per via telematica entro il giorno successivo all’adozione in modo che i cittadini possano conoscere prontamente tali atti via web. |
Nessun obbligo di comunicazione telematica è attualmente previsto. |
In attuazione del principio di pari opportunità tra donne e uomini, ciascun genere dovrà essere rappresentato in Giunta almeno nella misura del 40%. |
Permane il sistema attuale, per via del quale le donne sono state sovente escluse dalla partecipazione all’Esecutivo |
La caduta del Presidente per sfiducia o dimissioni comporta l’indizione di nuove elezioni del Consiglio Regionale e del Presidente della Regione. |
Si continueranno ad applicare le norme suppletive nazionali, ma il Consiglio potrà ripristinare il vecchio sistema che ha portato ad avere 67 Presidenti della Regione in appena 12 legislature in quanto la caduta della Giunta non comportava il ritorno alle urne. |
Vengono previste numerose e importanti cause di ineleggibilità e incompatibilità alla carica di Presidente della Regione e consigliere regionale. |
Si continueranno ad applicare le sole incompatibilità previste dall’articolo 39 dello Statuto per il Presidente, dall’articolo 17 dello Statuto per i consiglieri regionali che non impedisce di svolgere contemporaneamente tale ruolo ai presidenti di provincia, ai presidenti di enti regionali o ai direttori amministrativi delle ASL, con cumulo di cariche e stipendi. |
Viene previsto il meccanismo del blind management agreement per evitare che il Presidente della Regione, gli assessori e i consiglieri possano, allo stesso tempo, rivestire cariche pubbliche e avere un ruolo importante nel mercato. La Sardegna è la prima Regione a dotarsi di norme in materia. |
Gli imprenditori potranno continuare a rivestire tranquillamente tali cariche pubbliche perseguendo, contemporaneamente, i propri interessi privati. |
Vengono introdotti divieti contrattuali per le aziende dei soggetti di cui al capo precedente. |
Attualmente, nessun divieto contrattuale è previsto e tale situazione permarrà in caso di vittoria del No. |
Viene introdotto il divieto di voto per Presidente, assessori e consiglieri in conflitto di interessi su questioni che li riguardino. |
Attualmente, nessun divieto di voto è previsto per soggetti in conflitto di interessi e tale situazione permarrà in caso di vittoria del No. |
Viene istituita la Consulta di Garanzia, composta da soggetti di notoria indipendenza, che ha il compito di giudicare la conformità delle leggi allo Statuto, di fornire un parere sulla legittimità dei regolamenti, di statuire sull’ammissibilità dei referendum, di contestare e decidere sulle cause di incompatibilità di Presidente, assessori, consiglieri. |
Nessun organo di garanzia è attualmente previsto. |