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Cari amici de "il Sardegna"
Gradirei che pubblicaste questa precisazione sulla volontà costituzionale che invece il Prof. Pubusa pare voglia ignorare. Già nel Coordinamento per la salvaguardia della Costituzione ragionammo sugli aspetti del progetto di legge statutaria e non vi trovammo le difformità sostenute dal nostro autore. Erano tempi difficili perchè si combatteva per il no al referendum.
Cito, solo per la brevità delle 20 righe, il comma 3 dell'art. 126 della costituzione, ma qui -avendo maggior spazio- lo riporto integralmente:
" L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio." Mi permetto, perchè conosco che il tempo è per voi prezioso, di riportare la fonte di questo articolo novellato: "articolo 4 della legge costituzionale 22 novembre 1999 n° 1 (Gazzetta Ufficiale 22 dicembre 1999 n° 299)
Tutto perchè chi legge l'articolo in maniera non comparata pensi che davvero sia l'eredità di carlo Alberto.
Con simpatia,
Vincenzo A. Romano
via Dei Donoratico,19
o9131 Cagliari
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Il filo tagliato di Carlo Alberto
Vincenzo A. Romano
Da qualche tempo, prima sugli eterei fogli della posta elettronica, ora su quelli ponderosi dei giornali, Andrea Pubusa va sostenendo l’accoppiata Soru-Carlo Alberto soprattutto in merito alle analogie fra l’art.65 dello Statuto “per i regnicoli” e la proposta di legge statutaria che appunto al presidente della Giunta dà la facoltà di nominare e revocare gli assessori così come il Re operava con i ministri. Non comprendiamo questa diuturna polemica se non sotto il profilo del “pour parler”. Perché il Professor Pubusa non può ignorare la cesura nel frattempo operata dalla Costituzione repubblicana e soprattutto dalla l.cost. n°1/1999 sull’articolo 122. Detta legge all’ultimo cpv recita: “Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta.” E questo basterebbe a chiudere la questione. Ma rispetto a Presidente e Consiglio,è introdotto, nella riforma al titolo V un concetto nuovo di continuità: I due organi, legati da un patto di legislatura, nascono e cadono insieme, secondo il noto brocardo “aut simul stabunt aut simul cadent”; il voto di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta e lo scioglimento anticipato del Consiglio determinano, pertanto, la rielezione contemporanea dei due organi. E non è una nostra invenzione peregrina perché, nella Costituzione novellata, al III co. dell’art. 126 il concetto viene con forza ribadito. Via il presidente, via la Giunta, via il Consiglio. Almeno con questa Costituzione.
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