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Statuto di  autonomia e sovranità ?
Nominalismo o legge per i cittadini sardi?

Vincenzo A. Romano

Passata la sbornia “devoluzionistica”  e “federale” frutto di ri-esaltazioni ottocentesche e secentesche (basti ripensare al modello della Lega Anseatica del professor Miglio quale rimedio al “marciume della repubblica democratica” –ti pare di rileggere Carl Schmitt-) è ora che i partiti di centrosinistra abbandonino il “nominalismo” del politicamente corretto, il federalismo incongruo di cui ci si è riempiti la bocca dimenticando a sinistra che Cattaneo altra autoritativa nazione voleva che non il disperdersi dell’Italia risorgimentale in rivoli autonomistici (in odio profondo alla Monarchia preferiva il metodo degli Stati Uniti d’America, repubblicani e con uno stato fortemente accentratore) ed al centro  Rosmini e Gioberti altra cosa ancora teorizzavano.
Tutto questo parlare di federalismo, dopo avere sconfitto la distruttiva ipotesi Lorenzago, già porta alcuni politici e non a ciarlare -in campo nazionale- di Nuova Assemblea Costituente dichiarando vecchia e sorpassata questa Costituzione che pochi decenni or sono il popolo  spagnolo ha adottato quasi integralmente una volta liberatosi del giogo franchista.
Noi pensiamo e non in solitudine che la Costituzione repubblicana debba, prima che essere cambiata, attuata. In caso diverso si tratta di discorrere sul sesso degli angeli e di continuare a partorire bozze quali quella Amato:
http://www.riforme.net/leggi/bozza_Amato.htm o quella appena meno peggio che prende il nome di Salvi.
Detto questo veniamo al problema dello Statuto di autonomia e sovranità del popolo sardo. E’ argomento delicatissimo in quanto già in enunciato va a collidere almeno in linea generalissima proprio con la carta costituzionale che all’ articolo 5, e segnatamente nella parte che tutti riteniamo comunque immutabile dei Principi fondamentali, stabilisce l’ambito delle autonomie e del decentramento autoregolandosi, la Repubblica, nella previsione di fare leggi non contrarie a questo principio. Se volessimo tradurre l’articolo cinque in “soldoni” nulla in Costituzione ci porta all’ idea di “sovranità del popolo sardo”. Concetto –questo di sovranità- che l’articolo 1 già riserva al popolo tutto (della Repubblica) segnandone nel contempo i limiti dati proprio dalla Costituzione. Potrebbe la Corte Costituzionale –se investita del problema- approvare uno Statuto impostato su tali principi che hanno come sfogo logico solo l’indipendentismo? Che cioè –senza parlarne- rivivacizzano certe posizioni della vecchia Lega secessionista.
Noi pensiamo, dalla lettura delle carte delle adunanze della Commissione Ruini che già escludono ogni forma federale dello stato repubblicano, che diversa debba essere la strada da percorrere. Precisamente partendo dalla legge Scelba (10 febbraio 1953 n° 62) che è stata la madre di tutti gli stravolgimenti dell’ Autonomia regionale, impegnare il Governo alla sua cancellazione e/o comunque, fatto tesoro del suo centralismo, sopperire a quell’accentramento  di matrice  fascista (ricordiamo podestà e rappresentanti del Governo) che pure nella legge Scelba permane.
Non dimentichiamo che quel centralismo –che ora non ha più ragione di esistere- è anche figlio dei moti secessionisti che la grande proprietà agraria siciliana appoggiava anche con le azioni di Salvatore Giuliano e della mafia americana.
Nel nostro ordinamento permangono molte altre leggi, anche quelle del decentramento amministrativo della metà degli anni ’70, che vanno superate –e qui la necessità di agire con il Governo centrale e non contro- con la abrogazione delle parti non in linea con la Costituzione e con la richiesta forte di attuare le autonomie, anche quelle dell’articolo 119 e dell’articolo 120   già modificati dagli articoli 5 e 6 della legge Costituzionale n° 3 del 18 ottobre 2001.
Noi pensiamo che questa sia la strada da percorrere in sintonia e nel tempo di durata di un governo non nemico e che , per soprammercato  riproduce la matrice del Governo delle riforme del 2001.

La questione del Preambolo

L’articolo 2 della legge 18 maggio 2006 (per non parlare della "legge Statuaria") reca un principio delicatissimo che è proprio dell’entusiasmo del varo di Costituzioni e Statuti: il Preambolo.
Il Preambolo, o dichiarazione di fede o di  intenti, è solitamente una premessa inutile per il testo che si va a licenziare, ma può essere foriero di affermazioni –per lo più fideistiche- che poi condizionano Lo statuto. Abbiamo l’esempio della lotta per la stesura del Trattato (impropriamente Costituzione) europea in cui esso diventava un vero e proprio “preambulum fidei” dove si sarebbero date per certe verità indimostrate e soprattutto fideistiche  e questa è la ragione per cui ne faremmo volentieri a meno come già fecero i Costituenti del 1946-48 preferendo la definizione dei Principi fondamentali. Un Preambolo di principi appare quindi di delicata fattura.
Conterrebbe la dichiarazione dell’indipendenza della Regione? Accetterebbe le basi per una Repubblica indipendente alla IRS ? O alla Cattaneo?  Bocciatura certa di Governo e Consulta. Recepirebbe i primi 12 articoli della Costituzione? Inutile. Ribadirebbe l’autonomia? Pleonastico. Affermerebbe la sovranità del popolo sardo? Inaccettabile per la Repubblica italiana.
Ecco i pericoli: perché siamo certi che ciascuno dei 50 membri della Consulta sarebbe portatore di posizioni di fede, partito o appartenenza e si produrrebbe, con questo metodo, un’ accozzaglia di intenti che sottoposti a mediazione potrebbero, in via definitiva, inficiare tutta la successiva struttura dello Statuto.

Lo Statuto è innanzitutto legge, e per di più legge rinforzata -se non costituzionale- preminente sulle successive della Regione, con tutte le priorità che ne derivano rispetto alle leggi regionali ed ai contrasti –sempre possibili- con la legislazione statale. Per questo ci auguriamo abbia le caratteristiche della legge: generalità ed astrattezza su problemi squisitamente regionali ma inseriti in un ben ampio contesto che non potrà eludere la legge statale, ma nemmeno la forza dei Trattati e dei Patti europei (ed internazionali) che come più volte stabilito dalla Consulta prevalgono sulla legislazione interna.

Il progetto di Statuto nel suo secondo articolo già definisce i campi d’azione :lettere da a.  ad h. e per ora dovrebbero costituire l’unica traccia del lavoro di bozza.

NOTA

E' stata impugna per incostituzionalità la:

LEGGE REGIONALE 11 maggio 2006, N. 7 - Istituzione, attribuzioni e disciplina della Consulta per il nuovo statuto di autonomia e sovranità del popolo sardo.


(RICORSO non ancora pubblicato sul b.u.r.a.s.) ad oggi 2 settembre 2006

 

 

 

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