CARTA COSTITUTIVA
Art. 1 - Principi e finalità
1. La Federazione Giovanile Comunisti Italiani (FGCI) promuove la partecipazione effettiva alla politica dei giovani che intendono battersi per il superamento del capitalismo e la trasformazione socialista della società ed essere protagonisti attivi e coscienti della costruzione di un mondo nuovo.
Essa fa riferimento al marxismo e agli sviluppi della sua cultura.
Pone al centro del suo agire politico i temi della pace, dei diritti, dell’ambiente, del lavoro e dell’istruzione.
È antifascista e antirazzista e riconosce nella Resistenza e nella guerra di Liberazione le esperienze fondanti la democrazia e la Costituzione italiana e i riferimenti ideali della lotta per il rinnovamento della società.
2. La Federazione Giovanile è interna al Partito dei Comunisti Italiani, di cui organizza e coordina i giovani.
Si struttura su base regionale. I suoi organismi funzionano collegialmente. Opera per l’effettiva parità dei sessi, a partire dai propri organismi. Riconosce e valorizza al proprio interno la militanza a tutti i livelli. Favorisce la formazione interna delle compagne e dei compagni. Può promuovere la creazione di associazioni miranti a supportarne l’azione politica.
La libera espressione di tutte le opinioni non può realizzarsi con la formazione di correnti o altri gruppi organizzati.
Art. 2 - Gli organismi regionali
1. L’Assemblea regionale favorisce la discussione sulla linea politica regionale. È convocata con cadenza almeno annuale dal Coordinamento regionale e possono parteciparvi tutti i compagni e le compagne della FGCI.
2. Il Coordinamento regionale attua la linea politica regionale e nazionale. Coordina il lavoro regionale della Federazione Giovanile e ne verifica la realizzazione. Organizza le iniziative e le attività regionali concordando quelle di particolare rilevanza con la Segreteria regionale del PdCI. Garantisce il collegamento tra gli organismi federali e coordina le iniziative territoriali. Periodicamente informa il Coordinamento nazionale sulle iniziative realizzate. Nomina tra i propri componenti i responsabili regionali delle aree tematiche relative al lavoro, all’università e alla scuola. Può istituire aree tematiche, gruppi di lavoro, commissioni e consulte anche aperte ad apporti esterni alla Federazione Giovanile o al Partito.
3. In occasione dei Congressi regionali del PdCI è convocata la Conferenza regionale per eleggere il Coordinatore regionale, il Coordinamento regionale, per approvare la linea politica regionale e per nominare la delegazione alla Conferenza nazionale.
Il Coordinatore regionale fa parte di diritto della Segreteria regionale del Partito.
I membri del Coordinamento regionale fanno parte di diritto del Comitato regionale PdCI.
Art. 3 Gli organismi federali
1. L’Assemblea federale è luogo di libera discussione e confronto. È composta da tutti i compagni e le compagne della FGCI ed è convocata con cadenza almeno annuale.
In occasione dei Congressi di federazione del PdCI è convocata la Conferenza federale per eleggere il Coordinatore federale, il Coordinamento federale e per approvare la linea politica.
2. Il Coordinamento federale attua la linea politica federale d’intesa con il Coordinamento regionale e con gli organismi dirigenti federali del Partito.
I componenti del Coordinamento federale fanno parte di diritto del Comitato federale del Partito. Il Coordinatore federale fa parte di diritto della Segreteria federale del Partito.
Art. 4 - L’Assemblea nazionale
L’Assemblea nazionale è il luogo di discussione ed elaborazione della linea politica nazionale che viene poi sottoposta al Comitato Centrale del Partito.
È convocata con cadenza annuale dal Direttivo nazionale e possono parteciparvi tutti i compagni e le compagne della FGCI compatibilmente con le necessità organizzative che, comunque, devono tenere conto dell’esigenza di dare adeguata rappresentanza a tutte le realtà regionali.
In occasione dei Congressi nazionali del PdCI è convocata la Conferenza nazionale per eleggere, d’intesa con la Direzione nazionale del Partito, il Coordinatore nazionale, il Coordinamento nazionale e il Direttivo nazionale.
Art. 5 - Il Direttivo nazionale
1. Il Direttivo nazionale attua la linea politica nazionale. Svolge funzione di indirizzo e di stimolo su tutte le organizzazioni della FGCI. Esamina le questioni più importanti dell’attività politica, dirige il lavoro della Federazione Giovanile e ne verifica la realizzazione. Garantisce il collegamento tra gli organismi territoriali e coordina le iniziative regionali. Approva annualmente un rapporto sulle iniziative nazionali e regionali e lo sottopone al Comitato Centrale del Partito.
2. Il Direttivo nazionale è composto di diritto dal Coordinatore nazionale e dai Coordinatori regionali, cui si aggiungono i membri eletti dalla Conferenza nazionale d’intesa con la Direzione Nazionale del Partito.
Art. 6 – Il Coordinamento nazionale
1. Il Coordinamento nazionale assicura la continuità dell’attività politica ed organizzativa della Federazione Giovanile e decide sulle questioni ad esso demandate dal Direttivo nazionale e dal Partito. Organizza le attività del Direttivo nazionale e ne assicura il buon funzionamento. Coordina i settori di lavoro della Federazione Giovanile e nomina al suo interno i responsabili nazionali delle aree tematiche.
Può conferire incarichi di lavoro a membri del Direttivo nazionale. Può istituire gruppi di lavoro, commissioni e consulte anche aperte ad apporti esterni. Garantisce il collegamento con i responsabili dei settori di lavoro del Partito.
2. Il Coordinamento nazionale è eletto dalla Conferenza nazionale d’intesa con la Direzione nazionale del Partito.
Il Coordinatore nazionale fa parte di diritto della Direzione nazionale del Partito. I membri del Coordinamento nazionale fanno parte di diritto del Comitato Centrale del Partito
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